Alloggi per uso turistico

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Come comunicare la disponibilità di alloggi per uso turistico (case e appartamenti) secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in tema di ricettività turistica.

Descrizione

La legge provinciale in tema di ricettività turistica prevede l'obbligo per chi offre in locazione turistica case o appartamenti di cui ha la disponibilità a qualsiasi titolo di presentare al comune competente per territorio un'apposita comunicazione e provvedere ai relativi aggiornamenti.

I dati raccolti alimentano una base dati sistematica e completa, dedicata agli alloggi per uso turistico e gestita dal Sistema Informativo del Turismo (DTU-Alloggi).

La comunicazione deve essere presentata online, collegandosi al portale http://www.alloggituristici.provincia.tn.it e autenticandosi nei modi previsti (CPS, CNS, SPID).

Vincoli

L'omessa o incompleta presentazione della comunicazione o degli aggiornamenti entro i termini stabiliti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per ciascuna casa o appartamento.

Si ricorda che chi offre in locazione turistica un alloggio, dopo aver effettuato la comunicazione, è tenuto a: 

  • Solo in caso di locazioni brevi/turistiche esercitate in forma imprenditoriale presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è svolta l'attività.
    L’articolo 13-ter, comma 8, del D.L. n. 145/2023 ha introdotto tale obbligo in capo a chiunque, direttamente o tramite intermediario, eserciti, in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per finalità turistiche o locazione breve di durata inferiore a 30 giorni (ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 50/2017 conv. con modificazioni in legge n. 96/2017). 

    L’obbligo di presentazione della SCIA sussiste anche qualora operi la presunzione di imprenditorialità dell’attività, sancita dall’art. 1, comma 595, della l. n. 178/2020, per chi offra in locazione breve più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. 

    L’esercizio della locazione breve/turistica in forma imprenditoriale è comunque subordinato alla comunicazione di cui all'art. 37 bis della l.p. n. 7/2002, con conseguente registrazione dell’alloggio nella Banca dati provinciale DTU-alloggiPer la corretta creazione dell'anagrafica dell'impresa o della società il locatore deve rivolgersi direttamente al Comune territorialmente competente. A tal fine potrà utilizzare il modello cartaceo scaricabile dalla sezione modulistica.
    Il giorno successivo a tale registrazione il locatore deve collegarsi alla Banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) per l’ottenimento del CIN e quindi presentare la SCIA al SUAP territorialmente competente. 

  • Contattare la Questura di Trento (0461/899700 - 0461/899701 - upgsp.tn@poliziadistato.it) che provvederà all'emissione delle credenziali per l'attivazione dell'invio telematico delle generalità dei propri ospiti al portale Weballoggiati della Pubblica Sicurezza (D.M. 7 gennaio 2013). Si ricorda che il mancato invio dei dati comporta una violazione penale, ai sensi degli artt. 17 e 109 T.U.L.P.S.;  (vedi informazioni e istruzioni);
  • Riscuotere l’imposta di soggiorno. L'importo che il locatore dovrà applicare al turista è di Euro 1,00 a persona per pernottamento per un massimo di 10 giorni consecutivi presso il medesimo alloggio. Per maggiori informazioni consultare il sito di Trentino Riscossioni spa alla sezione dedicata  e la relativa Guida all'imposta di soggiorno provinciale;

A chi è rivolto

A coloro che hanno la disponibilità a qualsiasi titolo di appartamenti o case e intendono locare a turisti.

Come fare

La comunicazione deve essere presentata online, collegandosi al portale http://www.alloggituristici.provincia.tn.it e autenticandosi nei modi previsti (CPS, CNS, SPID).

I cittadini che non possono inoltrare la comunicazione online possono compilare il modello cartaceo e consegnarlo al comune di competenza oppure presentare la comunicazione attraverso la propria organizzazione turistica locale (Aziende per il turismo - APT).

In caso di locazione breve/turistica svolta in forma imprenditoriale, per la corretta creazione dell'anagrafica dell'impresa o della società il locatore deve rivolgersi direttamente al Comune territorialmente competente. A tal fine potrà utilizzare il modello cartaceo scaricabile dalla sezione modulistica.

Casi particolari

La comunicazione NON riguarda gli alloggi classificati in altre tipologie ricettive, quali ad esempio le "case e appartamenti per vacanze" di cui all'articolo 34 della legge, né le cosiddette "seconde case" cioè le case in disponibilità del proprietario e non collocate sul mercato della locazione turistica. 

Cosa serve

Documentazione da presentare

Nella comunicazione vengono richiesti i dati catastali dell'alloggio (Comune Catastale, particella edificiale, subalterno e codice fiscale del proprietario) ed è obbligatorio indicare un indirizzo di posta elettronica.

Modulistica

Tempi e scadenze

La comunicazione deve essere presentata prima di offrire in locazione turistica l'alloggio ed è aggiornata in caso di variazione del numero di posti letto precedentemente comunicato e in caso di cessazione dell'attività di locazione turistica.

Costi

GRATUITO

Accedi al servizio

DTU Alloggi turistici

Autenticazione

Carta nazionale dei servizi (CNS)
Carta provinciale del servizi (CPS)
SPID Livello 2
Carta d'identità elettronica (CIE)
Electronic IDentification, Authentication and Trust Services (eIDAS)

Documenti

Normativa di riferimento

Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica

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Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 'Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica'

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Disposizioni in materia di codice identificativo nazionale (CIN). Indicazioni in merito alla Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR). Legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9.

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Ulteriori informazioni

Link a siti esterni

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Ultimo aggiornamento: 28/07/2025 18:12

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