Descrizione
La legge provinciale in tema di ricettività turistica prevede l'obbligo per chi offre in locazione turistica case o appartamenti di cui ha la disponibilità a qualsiasi titolo di presentare al comune competente per territorio un'apposita comunicazione e provvedere ai relativi aggiornamenti.
I dati raccolti alimentano una base dati sistematica e completa, dedicata agli alloggi per uso turistico e gestita dal Sistema Informativo del Turismo (DTU-Alloggi).
La comunicazione deve essere presentata online, collegandosi al portale http://www.alloggituristici.provincia.tn.it e autenticandosi nei modi previsti (CPS, CNS, SPID).
Vincoli
L'omessa o incompleta presentazione della comunicazione o degli aggiornamenti entro i termini stabiliti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per ciascuna casa o appartamento.
Si ricorda che chi offre in locazione turistica un alloggio, dopo aver effettuato la comunicazione, è tenuto a:
- Acquisire, indicare ed esporre il CIN (vedi tutte le informazioni);
Solo in caso di locazioni brevi/turistiche esercitate in forma imprenditoriale presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è svolta l'attività.
L’articolo 13-ter, comma 8, del D.L. n. 145/2023 ha introdotto tale obbligo in capo a chiunque, direttamente o tramite intermediario, eserciti, in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per finalità turistiche o locazione breve di durata inferiore a 30 giorni (ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 50/2017 conv. con modificazioni in legge n. 96/2017).L’obbligo di presentazione della SCIA sussiste anche qualora operi la presunzione di imprenditorialità dell’attività, sancita dall’art. 1, comma 595, della l. n. 178/2020, per chi offra in locazione breve più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta.
L’esercizio della locazione breve/turistica in forma imprenditoriale è comunque subordinato alla comunicazione di cui all'art. 37 bis della l.p. n. 7/2002, con conseguente registrazione dell’alloggio nella Banca dati provinciale DTU-alloggi. Per la corretta creazione dell'anagrafica dell'impresa o della società il locatore deve rivolgersi direttamente al Comune territorialmente competente. A tal fine potrà utilizzare il modello cartaceo scaricabile dalla sezione modulistica.
Il giorno successivo a tale registrazione il locatore deve collegarsi alla Banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) per l’ottenimento del CIN e quindi presentare la SCIA al SUAP territorialmente competente.
- Contattare la Questura di Trento (0461/899700 - 0461/899701 - upgsp.tn@poliziadistato.it) che provvederà all'emissione delle credenziali per l'attivazione dell'invio telematico delle generalità dei propri ospiti al portale Weballoggiati della Pubblica Sicurezza (D.M. 7 gennaio 2013). Si ricorda che il mancato invio dei dati comporta una violazione penale, ai sensi degli artt. 17 e 109 T.U.L.P.S.; (vedi informazioni e istruzioni);
- Comunicare le informazioni di arrivi e partenze degli ospiti ai fini della dichiarazione ISTAT collegandosi al portale www.alloggituristici.provincia.tn.it e selezionando dal MENU SERVIZI - dichiarazione ISTAT (info e istruzioni) oppure contattare la locale Azienda per il Turismo dove è censito l'alloggio (vedi elenco referenti ISTAT);
- Riscuotere l’imposta di soggiorno. L'importo che il locatore dovrà applicare al turista è di Euro 1,00 a persona per pernottamento per un massimo di 10 giorni consecutivi presso il medesimo alloggio. Per maggiori informazioni consultare il sito di Trentino Riscossioni spa alla sezione dedicata e la relativa Guida all'imposta di soggiorno provinciale;